Nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014 si legge: “ I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto tali, titolari di diritti e di doveri che prescindono dalla loro origine nazionale. La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull’immigrazione n.40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola”
Nell’ambito delle singole scuole, l’orientamento più diffuso è quello di favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi... Specifiche esigenze didattiche possono richiedere la formazione temporanea di gruppi omogenei. Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti.
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